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Statuto dell'Associazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Ikaros Dryos   

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1 - Costituzione

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Quercia Bianca”.

L’associazione è ispirata ai principi costituzionali di uguaglianza e democrazia, in virtù dei quali rifiuta ogni tipo di discriminazione tra i singoli in relazione al sesso, alla razza, alla lingua ed alla religione nonché alle opinioni politiche, orientamenti culturali e sessuali.

L’associazione ha durata illimitata nel tempo, è apartitica, apolitica ed è regolata dal presente statuto ed ai sensi degli art. 36 c.c. e segg. concernenti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

L’associazione ha sede in Marcianise (CE) alla Via Po, 18.

Eventuali sedi operative distaccate possono essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2 - Scopi sociali

Quercia Bianca è un'associazione di utilità sociale a sfondo religioso che si propone di:

  • Promuovere e diffondere la conoscenza della cultura e dell'esperienza neopagana e pagana in generale;

  • Favorire la libertà di culto;

  • Promuovere il dialogo ed il confronto con le altre confessioni religiose, gli altri percorsi spirituali ed in generale di operare per favorire un clima di tolleranza e di rispetto nei confronti di ogni visione del mondo che non sia in contrasto con i principi fondamentali della costituzione italiana;

  • Promuovere altresì attività filantropiche e umanitarie;

  • Operare per il rispetto, la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, archeologico, ambientale e delle tradizioni della nazione italiana.

L'associazione si propone di perseguire tali scopi attraverso:

  • L'utilizzo del mezzo informatico e di ogni altro mezzo idoneo;

  • L'organizzazione di incontri, manifestazioni, seminari, ed altre iniziative culturali.

  • L'organizzazione e la partecipazione ad iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio a livello locale e nazionale;

  • L'organizzazione e la partecipazione ad iniziative tese alla conservazione dei beni storici, archeologici e di interesse culturale a livello locale e nazionale;

  • L'organizzazione e la partecipazione ad iniziative di carattere filantropico e umanitario.

  • Raccolta di fondi per il sostegno delle suddette iniziative, senza alcun fine di lucro.


L'associazione si propone di realizzare tali scopi anche e soprattutto attraverso la collaborazione e lo scambio con altre associazioni ed enti con analoghe finalità allo scopo di fornire il proprio apporto all'ambiente pagano nazionale e mondiale.


Art. 3 - Principi

L’associazione è ispirata ai principi della Costituzione Italiana.

L’associazione si fonda e trova la sua forza nel valore della diversità pertanto tollera e rispetta ogni confessione religiosa, ogni percorso spirituale ed ogni visione del mondo, non ha interesse alcuno in attività di proselitismo.

L’associazione si fonda sul rispetto verso ogni forma di vita. Essa è ispirata dalla volontà di rendere onore a tutti i viventi, alla terra, al cosmo tutto ed alle forze che in esso agiscono, in quanto molteplici manifestazioni della divinità.



TITOLO II - ADERENTI


Art. 4 - I soci

L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito ed i principi.

I soci si dividono in:

  • Soci fondatori: sono i soci che sottoscrivono l’Atto costitutivo dell’Associazione;

  • Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

  • Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorario. e sono esonerati dal versamento di quote annuali.


La quota ovvero il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggette a rivalutazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Ciascun socio (eccettuati i soci onorari e di minore età):

  • Ha pari diritti e doveri;

  • Ha l’elettorato attivo e passivo;

  • Ha diritto ad un solo voto che può essere esercitato personalmente o a mezzo delega;

  • Ha diritto, conformemente ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa stabiliti dalla legge, ad essere informato di ogni attività che implichi la gestione a qualsiasi titolo dell’associazione.

Ciascun socio (eccettuati i soci onorari e di minore età) deve altresì:

  • Versare annualmente la quota associativa;

  • Impegnarsi a realizzare gli obiettivi fissati dal qui presente statuto nel pieno rispetto dei principi in esso contenuti e considerate le proprie capacità e possibilità;

  • Osservare le decisioni adottate in sede di consiglio direttivo o assemblea degli aderenti.

I soci onorari e minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto all'elettorato attivo e passivo ed il dovere di versare annualmente la quota associativa.


Art. 6 - Iscrizione

Entrano a far parte dell’associazione le persone (fisiche o giuridiche) che presentino espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere e accettare le norme del qui presente statuto.

Sulla domanda di iscrizione decide, in modo inappellabile, entro 30 giorni dalla domanda, il Consiglio Direttivo.

L’iscrizione, che ha durata annuale, diventa effettiva dal momento in cui i soci versano all’associazione un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea generale.

Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro i quali abbiano dichiarato di condividere gli scopi dell’associazione e di osservare le norme del presente statuto. In caso la domanda venga presentata da un minore è richiesta l'espressa autorizzazione scritta di uno o di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci legali.

Finchè dura lo stato di minorità il socio minore dovrà presentare espressa autorizzazione dei rappresentanti legali per tutti gli atti rientranti nella disciplina stabilita agli art. 320 e seguenti del c.c.

Le prestazioni fornite dai soci si intendono a titolo gratuito stante il carattere non lucrativo dell’Associazione e l’assenza di qualsivoglia attività commerciale che non sia strettamente collegata agli scopi sociali. Ai soci, tuttavia, spetterà il rimborso di tutte le spese sostenute.


Art. 7 - Esclusione

È causa di esclusione del socio:

  • La violazione degli obblighi del qui presente statuto e qualsiasi attività illegale che possa, in tutto o in parte, coinvolgere l’Associazione;

  • L’aver recato pregiudizio agli scopi non lucrativi e di finalità sociale dell’Associaizone distraendo in tutto o in parte beni e/o proventi derivanti dal fondo comune per farne un uso personale o commerciale;

  • L’aver agito con modalità tali da tradire o comunque non favorire i principi e gli obiettivi dell’associazione contenuti nel qui presente statuto.

L’esclusione del socio avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo e ratificata in prima seduta dall’assemblea dei soci a maggioranza dei presenti. L’esclusione acquista efficacia dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento stesso. Contro l’esclusione è ammesso, entro dieci giorni dal ricevimento, reclamo al Consiglio Direttivo stesso.


Art. 8 - Scioglimento del rapporto associativo

Il rapporto con l’Associazione si scioglie, oltre alle cause di esclusione di cui all’art 6, per:

  • Recesso del socio che lo comunichi al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia dal trentesimo giorno dalla comunicazione.

  • Decesso del socio stesso;

  • Scioglimento dell’Associazione.



TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 9 - Organi dell’Associazione

L’Associazione è dotata dei seguenti organi:

  • Consiglio Direttivo;

  • Presidente e Vicepresidente dell’Associazione;

  • Assemblea dei soci.


Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di due membri ad un massimo di cinque membri inclusi i membri di diritto, vale a dire il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione, nominati dall’assemblea con maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri, eccettuati il Presidente ed il Vicepresidente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai Consiglieri non spetta alcun compenso, stante il carattere non lucrativo né commerciale dell’associazione, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno tutte le cariche che riterrà opportune allo svolgimento dell’attività amministrativa dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un membro a ciò delegato.

Il Consiglio su convocazione del Presidente si riunisce almeno due volte all’anno e tutte le volte che lo richiedano almeno due dei membri che ne fanno parte.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate alla presenza della metà più uno dei suoi membri e le decisioni vengono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.

Le decisioni risultano da verbali firmati dal Presidente e dal segretario della riunione.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri l’assemblea nomina nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione,in particolare:

  • E’ dotato di tutti i poteri per lo svolgimento e la realizzazione degli scopi associativi;

  • Provvede eventualmente alla nomina di un segretario dell’Associazione anche all’infuori dei membri associati;

  • Predispone le proposte e gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • Stabilisce gli importi annui delle quote associative;

  • Elabora il bilancio preventivo attraverso la previsione delle spese e delle entrate relative;

  • Elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le voci di spesa e di entrata relative all’anno solare;

  • Delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulla loro esclusione nonché su ogni altro provvedimento sanzionatorio a loro carico;

  • Fissa in generale tutte le norme per il funzionamento dell’Associazione stessa.



Art. 11 - Presidente e Vicepresidente dell’Associazione

Il Presidente dura in carica sette anni ed è rieleggibile. Egli è il legale rappresentante dell’Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall’assemblea straordinaria salvo delega di quest’ultima al Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

  • Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;

  • Conferisce ai soci delega per la gestione di ogni attività necessaria allo svolgimento dei fini associativi;

  • Cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo per l’approvazione al Consiglio direttvo e all’assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento in tutte le funzioni a questi spettanti. Egli è eletto con le stesse modalità del Presidente, resta in carica sette anni ed è rieleggibile.


Art. 12 - L’assemblea

L’assemblea dei soci è un momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, maggiorenni e non onorari. Essa è convocata almeno due volte all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o ci sia richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con tutti i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di dieci giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • Approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

  • Approva il regolamento interno;

  • Delibera su qualsiasi indirizzo generale dell’attività associativa stessa;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale unitamente al presidente. I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quarti dei voti presenti o rappresentanti sia in prima che in seconda convocazione.

Di tutte le delibere assembleari viene data idonea pubblicità con le modalità e gli strumenti ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo stesso.


Art. 13 - Libri

L’associazione tiene:

  • Il libro dei verbali delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo;

  • Il libro dei verbali delle adunanze e delibere dell’Assemblea degli aderenti;

  • Ogni altro libro previsto dalla legge.




TITOLO IV – FONDO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 14 - Fondo Patrimoniale dell'Associazione

L’associazione è di utilità sociale e senza fine di lucro. Le sue risorse ed i suoi proventi pertanto vengono tratti da:

  • Beni mobili ed immobili che diverranno patrimonio dell’Associazione stessa;

  • Donazioni e lasciti testamentari accettati con beneficio dell’inventario dal Consiglio Direttivo su delibera del Presidente;

  • Rimborsi;

  • Attività marginali di carattere commerciale e produttivo svolte dagli associati o da esterni in maniera strumentale al raggiungimento degli scopi associativi;

  • Contributi di qualsiasi natura da parte dello Stato o di Enti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi associativi;

  • Le quote associative degli aderenti e qualsiasi loro contributo o liberalità finalizzata al sostegno e alla realizzazione degli scopi associativi;

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve del bilancio .

Ogni operazione finanziaria reca la firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente dell’Associazione stessa.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune e non hanno diritto alla restituzione della quota in caso di recesso.


Art. 15 - Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo entro il 31 Dicembre di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 di Aprile di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria che decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Il bilancio consuntivo deve indicare contributi, beni ed eventuali lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo deve indicare la previsione delle spese e delle entrate relative allo svolgimento dell’attività associativa.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione o in qualunque altro luogo idoneo, previo avviso ai consociati, nei quindici giorni che precedono la seduta dell’assemblea per poter essere consultati da ogni aderente.



TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 16 – Scioglimento

L’associazione si scioglie su delibera dell’Assemblea Straordinaria presa a maggioranza dei ¾ sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe per fini di pubblica utilità operanti in analoghi settori.


Art. 17 – Rimborso spese

Tutte le cariche elettive e non sono gratuite, ai soci spetta solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art. 18 - Regolamentazioni suppletive

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

 

 
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